NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Chi realizza lavori, maturando una detrazione del 110% non deve pagare imposte sul 10% “guadagnato” rispetto alle spese sostenute, ciò anche qualora il soggetto interessato sia un’impresa che decida di effettuare la detrazione mediante ammortamento. Non vi è reddito imponibile neppure nel caso in cui si ricorra alla cessione a terzi di detto credito o allo sconto in fattura: con lo sconto in fattura, il differenziale positivo nasce direttamente in capo al fornitore mentre con la cessione si ottengono soldi in cambio di una futura detrazione fiscale, nulla che abbia rilevanza sulla situazione reddituale del primo beneficiario.