NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione n. 21124 del 2 ottobre 2020 afferma che per la determinazione delle plusvalenze conseguenti alla cessione, a titolo oneroso, d’azienda ai sensi dell’art. 86 del D.P.R. n. 917 del 1986 si deve tener conto della differenza tra il corrispettivo di cessione e il costo non ancora ammortizzato, poichè l'avviamento, seppur non indica un valore stabile, potendo incrementarsi o ridursi in base all'andamento economico dell’azienda, non si può ritenersi che sia cosa estranea da quello esistente al momento della cessione.