NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Suprema Corte, con ordinanza n. 33740 del 16 novembre 2022 , in tema di ipoteca e di formalità pubblicitarie, ha affermato che la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria anche se concessa o ordinata in maniera invalida ovvero originata da un atto inesistente, nullo o inefficace, oppure effettuata in difetto di ragione giustificatrice, estingue l’ipoteca. L’unico modo per far rivivere l’ipoteca è provvedere ad una sua reiscrizione in forza del medesimo titolo, ma con grado dalla data della nuova iscrizione. La Corte di Legittimità riconosce in ogni caso la possibilità di esperire l’azione risarcitoria nei confronti del Conservatore dei registri immobiliari o del dirigente del corrispondente odierno ufficio pubblico in tutte le ipotesi in cui la cancellazione sia imputabile alla sua responsabilità, sulla base e nei limiti di cui all’art. 232-bis, disp. att. c.c.