NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta al quesito n. 260 dell’11 maggio 2022, ha chiarito che anche il contratto di mutuo espressamente destinato agli accordi di separazione, nei limiti dell’ammontare da destinare all’ex coniuge e indicato nei predetti accordi, è soggetto all’esenzione dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa o tributo prevista dall’art. 19 della L. n. 74 del 1987 per “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.” A parere dell’Agenzia delle Entrate, dunque, anche il contratto di mutuo - nel caso di specie inscindibilmente e necessariamente collegato al trasferimento della casa familiare all’ex coniuge mutuatario - rientra tra quelle operazioni volte alla definizione non contenziosa dei rapporti patrimoniali della famiglia alla cui agevolazione mira la predetta normativa.
Notaio Giovanni Maria Plasmati