NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Corte di Cassazione, con ordinanza pubblicata il 2 dicembre 2022, n. 35461, sconfessa quanto sostenuto da una precedente criticata sentenza (Cass. civ. n. 4523/2022) che, in contrasto con l’orientamento prevalente della Corte, aveva ammesso l’esperibilità dell’azione di restituzione anche con riferimento alle donazioni indirette.La Corte ribadisce pertanto quanto affermato in modo costante dal 2010 (a partire dalla Cass. civ. n. 11496/2010), ossia l’inammissibilità della pretesa restitutoria in relazione agli acquisti di beni derivanti da donazioni indirette. Nel caso in cui il donatario beneficiario della disposizione lesiva abbia alienato l’immobile donatogli, il legittimario, se ricorrono le condizioni stabilite dall’art. 563, c.c., può chiederne la restituzione anche ai successivi acquirenti. Diversamente questi ultimi sono invece al riparo da ogni pretesa restitutoria del legittimario nell’ipotesi di riduzione di una donazione indiretta (ad esempio nel caso di intestazione di beni in nome altrui); infatti nella donazione indiretta, come chiarito dalla Suprema Corte dal 2010, poiché l’azione di riduzione "non mette in discussione la titolarità del bene (...) il valore dell’investimento finanziato con la donazione indiretta dev’essere ottenuto dal legittimario leso con le modalità tipiche del diritto di credito".