NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con la risposta a interpello n. 425/2020 del 1° ottobre 2020, l'Agenzia delle Entrate, in riferimento alla detrazione di cui all’art. 14 del D.L. n. 63/2013 ha chiarito che il contribuente può acquisire a titolo di cessione l'intero ammontare delle detrazioni cd. Ecobonus maturate, a nulla rilevando la circostanza che parte del credito acquisito è relativo ad interventi effettuati da altri fornitori che hanno rinunciato al credito. Ciò in base anche al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. RU 100372 del 18 aprile 2019, che al punto 3.3 ha stabilito che «in presenza di diversi fornitori, la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore». Con quanto appena rappresentato, è stata disciplinata l'ipotesi in cui la cessione fosse disposta in favore di più fornitori precisando che la stessa deve essere, in ogni caso, nel suo ammontare massimo commisurata alle spese sostenute nel periodo per evitare duplicazioni e senza in alcun modo limitare la facoltà di cessione ai singoli fornitori (potenziali cessionari) sulla base del valore dei beni e servizi forniti.