NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con la Risposta a quesito n. 423 del 1° ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se l'intervento di demolizione e ricostruzione è iniziato dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013 (detrazione della quota di prezzo di acquisto dalla dichiarazione dei redditi), spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3 oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se:
- l'agevolazione in esame inizialmente si applicava ai soli immobili situati in zona sismica 1, mentre dal 1° maggio 2019 è stata estesa anche a quelli situati nelle zone sismiche 2 e 3;
- l'asseverazione di cui all'articolo 3 del D.M. n. 58 del 2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo.