NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Il Comma 76 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303, suppl. ord. n. 43/L prevede la detrazione Irpef del 50% dell’IVA corrisposta per gli acquisti dalle imprese costruttrici entro il 31 dicembre 2023 di immobili residenziali. La disposizione in esame prevede, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, pari al 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2023 di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da OICR immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. Si tratta di una misura di favore che ricalca quanto già disposto dall’art. 1, comma 56, l. 28 dicembre 2015, n. 208, per gli acquisti effettuati nel 2016 e nel 2017. Al riguardo per chiarimenti, tra l’altro, in ordine ai presupposti soggettivi, e in particolare, quanto al cedente, in relazione alla nozione di impresa costruttrice (considerata tale non solo quella che ha realizzato l’immobile ma anche l’impresa “ristrutturatrice”, di cui all’art. 10, comma 1, n. 8-bis d.p.r. n. 633/1972), in ordine all’estensione del beneficio fiscale anche alla pertinenza, e al calcolo della detrazione, si rinvia a studio n. 7-2016/T, L’acquisto di immobili residenziali: detraibile il 50 per cento dell’IVA ai fini delle imposte sui redditi, est. N. Forte; Agenzia delle entrate, circ. 18 maggio 2016, n. 20/E. La formulazione del comma 76 presenta, però, una novità rispetto alla previgente normativa, relativa al presupposto soggettivo del cedente, in quanto accanto “alle imprese che le hanno costruite” (espressione utilizzata invece della precedente “imprese costruttrici delle stesse”) sono aggiunti gli “organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari”. Trattandosi di un beneficio parametrato all’Iva corrisposta sull’acquisto di immobili abitativi e, quindi, dovendo essere il cedente una “impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento” (v. circ. n. 20/E), è da valutare quale possa essere l’ambito applicativo della misura in esame nel caso di cessioni di abitazioni da parte di OICR.