NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’art. 103 co. 2 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 - come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, nonché dall’art. 81, comma 1, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - dispone che: «Tutti i certificati, attestati, permessi … (omissis) in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.