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Tassazione della ricognizione di debito

Le Sezioni Unite, 16 marzo 2023, n. 7682 hanno analizzato l’art. 6 TUR il quale prevede che “(s)i ha caso d'uso quando un atto si deposita, per essere acquisito agli atti, presso le cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative o presso le amministrazioni dello Stato o degli enti pubblici territoriali e i rispettivi organi di controllo, salvo che il deposito avvenga ai fini dell'adempimento di un'obbligazione delle suddette amministrazioni, enti o organo ovvero sia obbligatorio per legge o per regolamento”. La Corte osserva che la norma in analisi non ha (come invece faceva in passato) inteso ricomprendere il deposito, a meri fini probatori, tra le ipotesi del caso d’uso. Chiarita la nozione di caso d’uso, la Corte si è concentrata sul profilo della tassazione della ricognizione di debito, rilevando, come anticipato, ben tre filoni giurisprudenziali contrastanti sulla questione:

a) La prima tesi ritiene che l’istituto debba farsi rientrare nell’ambito dell’art. 9 della Tariffa parte I, che assoggetta ad imposizione in termine fisso proporzionale nella misura del 3% gli “atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”;

b) La seconda tesi ritiene applicabile l’art. 3, della Tariffa parte I, alla stregua di quanto fatto dall’Ufficio nella fattispecie concreta (1%);

c) La terza impostazione ritiene che la ricognizione di debito debba farsi rientrare nell’alveo dell’art. 4 della Tariffa parte II, secondo cui, sono assoggettate, in caso d'uso, ad imposta di registro in misura fissa, per quanto qui rileva, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale.

La soluzione del contrasto giurisprudenziale – sostengono le SSUU – deve partire da un’analisi della natura della ricognizione di debito quale atto di natura dichiarativa. Infatti, nel genus degli atti di natura dichiarativa, sono ravvisabili tre categorie:

a) Atti o negozi dichiarativi riferibili a fattispecie nelle quali, come nella divisione, si abbia per effetto del negozio dichiarativo una modificazione della situazione giuridica preesistente;

b) Atti o negozi ricognitivi finalizzati a manifestare la consapevolezza in ordine ad una data situazione giuridica, non incerta, preesistente all’atto ricognitivo;

c) Atti o negozi di accertamento la cui funzione sia quella di rimuovere un’oggettiva situazione d’incerta riconosciuta dalle parti.

La ricognizione di debito, allorché sia finalizzata a riaffermare un rapporto obbligatorio preesistente, sul quale non vi è incertezza, si inquadra nella categoria sub b). Non scaturendo da essa alcun effetto reale o obbligatorio, né avendo un autonomo rilievo patrimoniale (e derivandone solo l’agevolazione per il creditore sul piano dell’onere della prova), le Sezioni Unite hanno ritenuto di aderire al terzo orientamento tra quelli esposti; per l’effetto, la ricognizione di debito contenuta in una scrittura privata non autenticata deve essere ricondotta, ai fini dell’imposta di registro, all’art. 4 della Tariffa parte II. La Corte di Cassazione ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto: “Il deposito di documento a fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce <caso d'uso> in relazione al D.P.R. n. 131/1986, art. 6” e “La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso”.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 gennaio 2025
- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
E' quanto statuito dalle SSUU 15889/2022 cui si rinvia. Si veda anche studio CNN del 15 novembre 2023
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Corte Cost n. 119/2023 dichiara l'incostituzionalità dell'art. 3 comma 3 della legge 20 novembre 2017 n. 168 nella parte in cui, riferendosi ai beni di cui a tale art. non esclude dal regime di inalienabilità le terre di privati sui quali i residenti del Comune esercitano usi civici non ancora liquidati
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
La Commissione società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato nuove massime n. 210, 211, 212 del 27 dicembre 2024 aventi ad oggetto le operazioni trasfrontaliere di società estere in Italia e viceversa, affermando che i dati rilevanti per l'iscrizione nel RI italiano ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale possono esere forniti con diverse modalità. Oltre ciò si rinvia a tale documento e a quanto previsto nel D.Lgs 19/2023 per ulteriori dettagli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
Le S.S.U.U. n.31310 del 6 dicembre 2024 hanno affermato che Il minore che ha accettato con beneficio non può rinunziare e decade dal beneficio se non lo rinnova entro 1 anno dalla maggiore età
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 gennaio 2025
Ai sensi della Cass. 10855 del 5 maggio 2010 in caso di permuta di bene immobile di cui sia certa l’appartenenza ad un coniuge (es per provenienza ereditaria) del bene ceduto è da ritenersi escluso dalla comunione legale anche il bene acquisito in cambio a prescindere dall’intervento del coniuge non proprietario
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