NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2643/2021ha accolto l’istanza di annullamento del D.M. 17 febbraio 2016, il quale prevedendo quale unica possibilità di redazione dell’atto costitutivo e dello statuto quella “esclusivamente informatica”, il suddetto D.M. ha escluso - “illegittimamente, in quanto in palese contrasto con la legge” - l’altra delle due modalità alternative che il Legislatore aveva previsto per la costituzione della società start-up, vale a dire quella basata sulla redazione “per atto pubblico”. Infatti, poiché il nostro ordinamento riconosce al Registro delle Imprese un controllo meramente formale, occorre far ricorso alla forma dell’atto pubblico, affidando al notaio il controllo di legalità. Infine, il Consiglio di Stato ha confermato che l’iscrizione della start-up cancellata dalla sezione speciale possa permanere nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese solo se la società sia in possesso dei requisiti di forma e sostanza propri della s.r.l. (come peraltro già statuito dal citato TAR Lazio).