NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
il comma 9 dell’art. 3 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto Milleproroghe), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022, estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 i benefici temporanei previsti in materia di riduzione del capitale sociale (compresa l'esclusione della causa di scioglimento della società per riduzione o per perdite). In particolare, la norma modifica il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, sostituendo alle parole “31 dicembre 2021” le parole “31 dicembre 2022”: in tal modo risulta estesa alle “perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2022” la sospensione dell’applicazione sia degli obblighi di riduzione del capitale per perdite in materia di società di capitali (artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, 2482-ter c.c.), sia della causa di scioglimento di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4 e 2545-duodecies c.c., rispettivamente per le società di capitali e cooperative.