NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Le SS.UU. della Cassazione del 24 giugno 2020, n. 12476 sostengono che nel caso in cui non sia stato possibile da parte dei creditori dell'alienante proporre domanda di revocatoria per il sopraggiunto fallimento dell'acquirente è riconosciuto agli stessi la possibilità di insinuarsi al passivo del fallimento dell'acquirente per il valore del bene oggetto dell'atto di disposizione revocabile astrattamente. Ciò in quanto l'atto revocando viene in considerazione per il suo valore e, quando l'assoggettabilità del bene all'esecuzione diviene impossibile per il principio di intangibilità del patrimonio di fallimento, il sostitutivo è dato per equivalente pecuniario mediante la predetta procedura.