NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione n. 524 del 14 gennaio 2021, ha affermato che nell’ipotesi in cui il proprietario di un terreno decida di frazionarlo e, successivamente, venderlo a scopo edificatorio, le limitazioni a carico dei primi acquirenti contenute nel contratto di compravendita sono valevoli anche per i successivi aventi causa, anche nel caso in cui i rispettivi atti non ne facciano menzione. Nel caso di specie, nell'atto di compravendita erano state imposte, a carico degli acquirenti iniziali, delle limitazioni circa la destinazione del bene che, ove regolarmente trascritte, costituiscono una servitù prediale reciproca tra i fondi che vincolano anche i successivi aventi causa, avendo, gli originali proprietari, costituito un vincolo di natura reale sul bene.