NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Per effetto del nuovo D.M. 28 settembre 2020, n. 151 e a far data dal 25 novembre 2020 relativo alla rimozione dai vincoli di prezzo gravanti sugli immobili costruiti in regime di edilizia convenzionata, ha avuto finalmente piena attuazione il comma 49 bis (nella nuova formulazione introdotta dall’art. 25 undecies della legge 17 dicembre 2018, n. 136, di conversione del Decreto Legge 23 ottobre 2018 n. 119), la cui disciplina prevede che l’emanazione del decreto attuativo sarebbe dovuto avvenire entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge 136/2018 (entrata in vigore il 19 dicembre 2018). Ciò dà finalmente risposta ad conflitto tra acquirenti e venditori creatosi dopo la sentenza della Cassazione a SS.UU. del 16 settembre 2015 n. 18135 che aveva ritenuto applicabile anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della legge n. 136/2018 (art. 25 undecies comma 2) la necessità di procedere ad una rimozione di vincoli di prezzo. La legittimazione attiva a richiedere la rimozione dei vincoli spetta alle persone fisiche, titolari o non più titolari di diritti sui beni e che abbiano un interesse. La ratio che ha ispirato il nuovo comma 49 bis, va rinvenuta nella volontà del legislatore di prevenire le pretese restitutorie degli acquirenti nei confronti dei venditori, a cui è stato corrisposto un prezzo superiore a quello vincolato, che è quello che invece avrebbe dovuto essere richiesto a fronte dell’alienazione di un bene di edilizia convenzionata. In ossequio a tale finalità l’”interesse” alla stipulazione si rinviene certamente in capo alla persona fisica chiamata in giudizio dall’acquirente che vanti la pretesa sopra richiamata. Secondo l'articolo 2 vi è la possibilità di dilazionare – su richiesta di parte - il corrispettivo dovuto al Comune a fronte della rimozione dei vincoli sul prezzo, presentando una “garanzia apposita fideiussoria assicurativa.