NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Secondo quanto sostenuto dalla dottrina (C.N.N., Quesito d'Impresa n. 122-2021/I che si rifà a quanto statuito nella Cass. 14449/2014) gli eredi dei soci defunti possono procedere direttamente alla nomina dei liquidatori e ne caso vi siano clausole statutarie di continuazione gli eredi possono avvalersene senza chiedere consenso ad altri soci (assenti poiché deceduti). In tal caso una volta entrati a far parte della compagine sociale, gli eredi che si siano avvalsi della clausola di continuazione (e che assumeranno solo in tale momento la responsabilità anche per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio ex art. 2269 c.c.) potranno revocare lo stato di liquidazione della società e provvedere alla liquidazione di quanto spettante a coloro che, invece, non intendono proseguire la società. L’eliminazione tardiva della causa di scioglimento, infine, non può privare il creditore particolare del potere di chiedere la liquidazione della quota.