NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
I Commi 107-109 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303, suppl. ord. n. 43/L prevedono anche per il 2023 la facoltà di rideterminare il valore di acquisto di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui all’art. 67 t.u.i.r., mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva (numerosi sono gli approfondimenti e i chiarimenti relativi a diverse questioni interpretative poste dalla normativa sulla rideterminazione, quali ad esempio i rapporti fra corrispettivo della cessione e valore di perizia, la valenza dell’indicazione di quest’ultimo nell’atto di cessione, le conseguenze nel caso in cui il contribuente si avvalga più volte nel tempo della facoltà di rideterminazione. In tema cfr., fra gli altri, segnalazione novità in Cnn Notizie del 1° febbraio 2021, L’Agenzia delle entrate fa il punto sulla rivalutazione di partecipazioni e terreni, est. S. Cannizzaro; segnalazione novità in Cnn Notizie del 7 febbraio 2020, Secondo la Cassazione a Sezioni Unite la mancata dichiarazione in atto del valore di perizia non disattiva il “meccanismo” della rivalutazione, est. S. Cannizzaro; studio n. 32-2017/T, Novità in materia di plusvalenze immobiliari: aspetti notarili, est. F. Raponi). La rideterminazione prevista dalla legge in esame presenta tuttavia delle novità, ossia l’aumento della misura dell’aliquota e l’ampliamento dell’ambito oggettivo. In particolare:- i terreni e le partecipazioni devono essere posseduti alla data del 1° gennaio 2023; - la perizia di stima deve essere redatta e giurata entro il 15 novembre 2023; - le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2023; - le aliquote delle imposte sostitutive sono fissate nella misura del 16 per cento. A differenza delle precedenti rideterminazioni, quella prevista dalla presente legge può avere ad oggetto anche titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione; in tali casi l’imposta sostitutiva si applica sul valore normale determinato ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. a), t.u.i.r., ossia con riferimento alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022 (comma 107).