NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La legge di conversione (Legge 24 febbraio 2023, n. 14) del c.d. decreto Milleproroghe 2023 (D.L. 29 dicembre 2022, n. 198) ha introdotto un’ulteriore proroga al 31 luglio 2023 del termine di cui all’art. 106, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. La disciplina di cui all’art. 106, comma 7, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha subito diverse proroghe fino alla data del 31 luglio 2022 (con D.L. n. 228/2021, convertito con Legge n. 15/2022), senza più essere poi prorogato fino alla suddetta Legge n. 14/2023 in sede di conversione del citato D.L. n. 198/2022. Pertanto, ad oggi fino alla data del 31 luglio 2023, tornano ad applicarsi con effetto retroattivo le disposizioni emergenziali previste dall’art. 106, tra le quali in particolare quella che riconosce la possibilità di tenere le assemblee di società ed enti esclusivamente mediante mezzi di comunicazione anche in mancanza di disposizioni statutarie che ne prevedano la facoltà e a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per l’assemblea totalitaria. Inoltre, risulta parimenti prorogata l’applicazione delle altre disposizioni contenute nel citato art. 106 quali quelle in tema di voto elettronico e per corrispondenza, quelle relative al consenso scritto e alla consultazione in forma scritta per le società a responsabilità limitata e quelle relative al rappresentante designato per le società quotate.