PROBLEMATICHE IN CASO DI VENDITA DI CHIOSCO EDICOLA: menzioni catastali e urbanistiche ; natura del diritto sul manufatto

Quesiti Pubblicistici n. 121-2022/P in tema di Vendita di chiosco Risposta del 15 luglio 2022

PRIMO QUESITO

Con riferimento alla cessione di un’azienda comprensiva di un chiosco bar (imbullonato al suolo) insistente su strada comunale facente parte del centro urbano, si chiede se detto chiosco sia da considerare bene immobile e se, quindi, devono essere rispettate le norme in materia di conformità catastale e in materia urbanistico – edilizia.

Risposta: Sembrerebbe che il descritto chiosco sia da ritenere un bene immobile soggetto alle prescrizioni di cui alla normativa catastale e urbanistica.

SECONDO QUESITO

Si chiede inoltre qual è il diritto reale avente ad oggetto il chiosco in assenza di un atto pubblico di costituzione della proprietà superficiaria, e se l’autorizzazione comunale ad installare il chiosco può essere ritenuta costitutiva del diritto di proprietà del chiosco disgiunto dalla proprietà del suolo che continua a essere del Comune.

Risposta: Il privato titolare della concessione di area demaniale, autorizzato dall’ente concedente a costruire sull’area stessa (opere rimuovibili e non), sarebbe titolare di un diritto reale su beni demaniali “assimilabile” al diritto di superficie regolato dall’art. 952 c.c.

ARGOMENTAZIONI PRIMO QUESITO

Dal punto di vista catastale, può richiamarsi anzitutto il Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale (D.M. 02/01/1998, n. 28), il quale all’art. 2 stabilisce che «1. L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. (…) 3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale». Menzione merita inoltre la Circolare 16 maggio 2006, n. 4, con cui la Direzione dell’Agenzia del Territorio ha dato conto di come, «la prassi vigente prevede di attribuire la categoria E/3, che comprende “costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche”, anche alle stazioni di servizio per la vendita dei carburanti e ai chioschi per bar ed edicole. È evidente che segnatamente, per le due ultime fattispecie, tale modalità operativa può essere confermata solo in presenza di costruzioni aventi caratteri “singolari” per tipologia costruttiva (precaria per l’uso di materiali leggeri), nonché per dimensione e diffusione ordinariamente contenuta. Solo dette costruzioni sono qualificabili propriamente come chioschi, che sotto il profilo catastale vengono censiti in E/3». Questo indirizzo ha trovato conferma nella successiva Circolare della stessa Agenzia, del 13 aprile 2007, n. 4/T, laddove si ricorda come con la circolare n. 4/T del 16 maggio 2006 «erano stati già anticipati indirizzi tecnici e procedurali concernenti unità immobiliari a destinazione particolare» [Circolare - 13/04/2007, n. 4/T]. Quanto alla normativa edilizia, può ritenersi consolidato l’orientamento secondo il quale la precarietà di una costruzione non si identifica con l’assenza d’ancoraggio del bene al suolo, affermandosi infatti che è assoggettato alla concessione edilizia un chiosco prefabbricato per lo svolgimento di un’attività commerciale non infisso al suolo, ma allo stesso aderente in modo stabile, e destinato ad un’utilizzazione perdurante nel tempo [Consiglio di Stato, 16/02/2011, n. 986,]. Anche l’ampliamento di un chiosco bar per uso stagionale è stato considerato intervento di nuova costruzione richiedente il permesso di costruire, «in considerazione del carattere ontologicamente “non temporaneo” di una struttura destinata all’esercizio di un’attività commerciale e di somministrazione e della permanente idoneità ad alterare lo stato dei luoghi che un manufatto di dimensioni non trascurabili è idoneo a determinare, anche a prescindere dalla rimozione per alcuni mesi l’anno» [Cons. Stato, 9 giugno 2020, n. 3697]. La giurisprudenza Cass. pen., 7/05/2015, n. 9925 è costante nel ritenere che «la natura di opera “mobile” o “precaria” (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle caratteristiche costruttive ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell’utilizzo della stessa» [Cass. pen., 7/05/2015, n. 9925]; la precarietà di un manufatto non dipende dal tipo di materiale adoperato, ma dalle esigenze che quel manufatto è destinato a soddisfare; vale a dire dalla stabilità dell’insediamento indicativa dell’impegno durevole ed effettivo del territorio. Per verificare se una determinata opera abbia carattere precario, che è condizione per l’accertamento della non necessarietà del relativo permesso di costruire, occorre dunque verificare la destinazione funzionale e l’interesse finale al cui soddisfacimento essa è destinata (Cons. Stato, 18 marzo 2020, n. 1924, e Cons. Stato, 7 dicembre 2017, n. 5762)

ARGOMENTAZIONI SECONDO QUESITO

Relativamente al diritto che si andrebbe a trasferire, sul presupposto che la strada su cui insiste il chiosco appartenga, come sembra essere, al demanio comunale, va premesso che i beni pubblici, per la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, sono assoggettati ad uno speciale regime che si diversifica notevolmente dal diritto comune. In particolare, il godimento di tali beni può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente pubblico che ne è titolare, solo mediante concessione amministrativa, nel rispetto di certi limiti e per alcune utilità. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l’attribuzione a privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è riconducibile alla figura della concessione - contratto [Cons. Stato, 11 gennaio 2021, n. 382,]. Mancando in questa sede la conoscenza della fattispecie concessoria del caso specifico, si ritiene possa essere utile la consultazione di due precedenti Studi del CNN (M. Leo, Studio n. 220-2011/C, Atti dispositivi su beni realizzati su area demaniale, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 7 aprile 2011; M. Velletti, Studio n. 2821, Natura e regime giuridico dei diritti nascenti dalle concessioni amministrative di beni demaniali. Brevi cenni sul contratto di ormeggio, Approvato dalla Commissione studi il 7 febbraio 2001, entrambi in Banca Dati Notarile Gallizia), che con la presente si allegano per comodità. In tali Studi, relativamente alla natura dei diritti nascenti in capo al concessionario di beni demaniali, si è ritenuto che, ferma restando la qualificazione dettata dal provvedimento o dalla legge, nel caso di concessioni di suolo pubblico con facoltà di edificare, sia da condividere la ricostruzione giurisprudenziale che assimila i diritti riconosciuti al concessionario ai diritti reali su cosa altrui, e in particolare al diritto di superficie. Viene riportata la giurisprudenza la quale, pur ammettendo che la concessione ad aedificandum su un’area demaniale può, in astratto, determinare la costituzione sul bene sia di un diritto di natura reale sia di un diritto di natura personale, ha frequentemente ribadito il principio secondo cui il concessionario di un’area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l’autorizzazione ad edificare, è titolare di una proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione. In sostanza il privato titolare della concessione di area demaniale, autorizzato dall’ente concedente a costruire sull’area stessa (opere rimuovibili e non), sarebbe titolare di un diritto reale su beni demaniali “assimilabile” al diritto di superficie regolato dall’art. 952 c.c.



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Con la le Legge 207/2024 la misura in questione diventa strutturale, e pertanto entro il 30 novembre di ciascun anno i contribuenti potranno optare, ai fini dell’applicazione dell’art. 67, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R, 22/12/1986 n. 917 (TUIR), per l’applicazione di un’imposta sostitutiva relativamente ai terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino al massimo di tre rate annuali di pari importo a partire dalla predetta data del 30 novembre (sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versarsi contestualmente a ciascuna rata). La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 novembre dell’anno di esercizio dell’opzione. Il valore determinato in perizia non può essere incrementato degli oneri inerenti a eccezione della spesa sostenuta per la redazione della perizia (Circ. Agenzia delle Entrate n. 1/E del 22 gennaio 2021). Possono beneficiare della particolare disciplina in tema di rivalutazione del valore di terreni mediante pagamento dell’imposta sostitutiva: persone fisiche (che possiedono il terreno non in regime di impresa); società semplici (comprese le società e associazioni a esse fiscalmente equiparate ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – T.U.I.R.); enti non commerciali (con riferimento a operazioni effettuate al di fuori delle attività commerciali eventualmente effettuate); soggetti non residenti le cui plusvalenze sono imponibili in Italia. Circa situazione particolare di precisa quanto segue: DIRITTI EDIFICATORI con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 1/E del 15 febbraio 2013 (Telefisco 2013) si è precisato che la procedura di rideterminazione del valore si applica anche ai diritti edificatori di cui all’art. 5 del D.L. 70/2011; al riguardo si precisa che in tema di imposte indirette, con la risposta a interpello n. 69 del 18 gennaio 2023 e poi lo stesso legislatore con gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 18/09/2024 n. 139 si sono allineati al nuovo orientamento delle SS.UU. della Cassazione (in tema di imposte indirette, infatti, si è ora stabilito che i contratti che trasferiscono diritti edificatori comunque denominati sono soggetti all’imposta di registro del 3% prevista dall’art. 9, T.U.R. – DPR. 131/1986 e alle imposte di trascrizione e catastale in misura fissa). COMPROPRIETARI - NUDI PROPRIETARI E USUFRUTTUARI con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 81/E del 6 novembre 2002 si è precisato che è possibile per i comproprietari rivalutare il valore delle rispettive quote di comproprietà; che per i nudi proprietari e gli usufruttuari è possibile rivalutare il valore dei rispettivi diritti; che è possibile anche la rivalutazione solo di una porzione della medesima particella catastale (per esempio nel caso in cui solo parte di una particella sia stata dichiarata edificabile). Poi con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 9 maggio 2003 si è precisato che in caso di consolidazione dell’usufrutto alla nuda proprietà nel corso del 2003 il valore affrancabile è quello della nuda proprietà al 1° gennaio 2003. VALORE INIZIALE PER BENI DERIVANTI DA SUCCESSIONI Con la Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 9 maggio 2003 si è ribadito che nel caso di terreni oggetto di successione o donazione il loro valore iniziale è quello indicato negli atti di successione e donazione (con la conseguenza che la eventuale rivalutazione effettuata dal defunto rimane priva di qualsiasi effetto e non potrà essere sfruttata dai successori in caso di vendita dei terreni caduti in successione. NON REVOCABILITA' DELLA RIVALUTAZIONE AVVIATA La Cassazione ha stabilito che l’opzione per l’imposta sostitutiva è una scelta volontaria che non può essere revocata dal contribuente, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non tenga conto del valore rideterminato, non ha diritto al rimborso dell’imposta versata ed è tenuto, nell’ipotesi di pagamento rateale, a effettuare i versamenti delle rate successive (Cass., Sez. V, 18 gennaio 2019 n. 1323; Cass. 1 dicembre 2020, n. 27387). VALORE DA CONSIDERARE IN PRESENZA DI FABBRICATO DA DEMOLIRE la Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 23/E del 29 luglio 2020 ha mutato la propria posizione sull’argomento, escludendo che la cessione di un fabbricato da demolire possa essere equiparata, ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, alla cessione di un’area edificabile. Nella Circolare suddetta l’Agenzia conclude affermando che “in considerazione dell’indirizzo assunto dalla giurisprudenza di legittimità̀, da ritenersi consolidato, e tenuto conto dei pareri con cui l’Avvocatura generale dello Stato ha ritenuto non opportuna la prosecuzione in Cassazione dei giudizi in materia, devono considerarsi superate le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 395/E del 2008 e, più̀ in generale, non ulteriormente sostenibili le pretese dell’Amministrazione in contrasto con i principi espressi dalla giurisprudenza richiamata”. Stessa soluzione è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate nella successiva risposta a interpello n. 312/2020 del 4 settembre 2020.
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- Assegnazioni e cessioni a soci di società e trasfromazioni in ss agevolate sino al 30 settembre 2025; - Estromissione beni da ditte agevolate - tassazione uniformata a 0,50% per caparre e acconti - vendita della vecchia prima casa entro 2 anni dall'acquisto della nuova prima casa - rivalutazione per plusvalenze per terreni e quote sino al 30 novembre - numero di fattura in lugo di importo come indicazione in atto notarile - per iscrizione nuove società occorre che l'amministratore abbia una propria pec - imposta di successione deve essere autoliquidata dal contribuente - la franchigia per la successione non tiene conto dei valori di quanto donato in vita - nel trust si deve scegliere se pagare l'imposta di donazione al momento del conferimento o successivamente - consolidamento usufruttoa automatico e gratuito con il decesso
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 17 gennaio 2025
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