NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 16 marzo 2021, n. 7292, dopo aver affermato che per il riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'art. 7 della l. n. 817 del 1971, il confine richiesto dalla legge si verifica anche se vi è contatto per un solo punto tra i fondi, sostiene che in presenza di una pluralità di coltivatori diretti proprietari di terreni diversi, tutti confinanti con il fondo rustico posto in vendita, a ciascuno dei medesimi spetta il diritto di prelazione e, ove si verifichi una situazione di conflittualità, per effetto dell'esercizio della prelazione o riscatto da parte di due o più dei predetti confinanti, la scelta del soggetto preferito è compito riservato al giudice del merito, che dovrà accordare prevalenza ad uno piuttosto che agli altri aspiranti alla prelazione, alla stregua della maggiore o minore attitudine a concretare la finalità perseguita dalla citata norma ed in applicazione, inoltre, degli specifici criteri preferenziali dettati dall'art.7 del d.lgs. n.228 del 2001.