NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 1 del 22 gennaio 2021in tema di rideterminazione delle partecipazioni e dei terreni precisa che con l’art. 1 commi 693 e 694 della legge 160/2019 modificato da ultimo con la legge di bilancio 2021 (L. 178/2020 art. 1, commi 1122-1123) per i terreni e le partecipazioni detenuti alla data del 1 gennaio 2021 vi è la possibilità di redazione della perizia e il pagamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2021, e che, al riguardo, non assumono rilevanza, ai fini dell’abbattimento di valore, gli oneri inerenti, compresa l’imposta di successione e donazione, ad eccezione delle spese sostenute per la redazione della perizia; infine si precisa che tra i soggetti abilitati alla redazione delle perizie oltre alle cancellerie dei tribunali, possono annoverarsi anche gli uffici dei giudici di pace e i notai. In meccanismo della rideterminazione è perfezionato con il pagamento dell’intera imposta sostitutiva dovuta o della prima rata e che tale perfezionamento, anche laddove il valore rivalutato non sia utilizzato ai fini della determinazione della plusvalenza, da un lato precluderà l’esercizio del diritto al rimborso, dall’altro lato darà causa al pagamento delle rate successive in caso di opzione per versamento frazionato. Il diritto al rimborso potrà invece sorgere sia nel caso in cui il meccanismo della rivalutazione non si sia perfezionato a causa del tardivo versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata che nel caso di nuova rideterminazione. Circa la rivalutazione dei terreni, recepisce l’orientamento, recentemente espresso dalla Cassazione a Sezioni Unite nelle pronunce 2321 e 2322 del 31 gennaio 2020, sulla valenza dell’indicazione in atto del valore periziato precisando che l’indicazione in atto di un valore inferiore a quello di perizia non comporta la decadenza dalla rivalutazione già operata, né la possibilità di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene, salvo comunque il potere di compiere le opportune circa la base imponibile con riguardo alle imposte sui trasferimenti.