Plusvalenze da superbonus

L’art. 1, commi 64-66, della Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) introduce all’art. 67, comma 1, lett. b) bis, T.U.I.R. una nuova fattispecie di plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che sono stati oggetto del c.d. “SuperBonus”, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e, dunque, conseguite con le cessioni poste in essere a partire da tale data. L’ambito applicativo della norma è circoscritto alle plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, restando, quindi, escluse le cessioni a titolo gratuito nonché le plusvalenze relative a immobili acquistati per successione e agli immobili che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi famigliari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un lasso di tempo inferiore ai dieci anni per la maggior parte di tale periodo. Quanto agli ulteriori presupposti giova ricordare che la cessione, affinché rilevi alla luce della presente disciplina, deve avere ad oggetto degli immobili per i quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito degli interventi fruendo delle agevolazioni di cui all’art. 119, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ossia abbiano fruito delle detrazioni di imposta “SuperBonus” per interventi di efficientamento energetico o riduzione del rischio sismico o per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, si ricordi che sono tassabili le plusvalenze derivanti da una cessione posta in essere entro il termine di dieci anni dalla data di conclusione dei lavori; a tal riguardo, qualsiasi documento predisposto nell’ambito del procedimento per il riconoscimento delle agevolazioni “SuperBonus” può essere utilizzato per dimostrare la data di conclusione dei lavori (a titolo esemplificativo, potrebbe considerarsi la comunicazione di fine lavori). Con riferimento alla modalità di calcolo della plusvalenza, la finanziaria ha modificato anche l’art. 68, T.U.I.R. prevedendo che in caso di plusvalenze da “SuperBonus”, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene: - nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119, D.L. n. 34/2020D.L. 19/05/2020, n. 34 si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato D.L. n. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito); - nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 % di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 % e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
Il Consiglio nazionale del notariato, con delibera n. 4-31 del 17 aprile 2026, ha approvato le seguenti modifiche ai Principi di deontologia professionale dei notai, che entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.119 del 25-05-2026) art. 59. Ai sensi e per gli effetti della legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso, nell’ambito dei rapporti professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività notarili in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione, il notaio non può convenire o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei pertinenti decreti ministeriali vigenti.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Legge 22 maggio 2026, n. 88 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 22-05-2026 al l’art. 1 “Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento” (commento in CNN Notizie del 2 gennaio 2026) prevede l'assoggettamento ad IVA di tali atti .
Autore: Giovanni Maria Plasmati 19 maggio 2026
La tassazione ricorre solo nel caso di enunciazione senza contestuale estinzione dello stesso e sempre che sia certo nel suo ammontare secondo quanto statuito dalla Cass ord 22 dicembre 2025 n. 33513 (che prevede l'esenzione qualosta debito si estingue con contestuale cessione ex art 22 comma 2 TUIR)
Autore: Giovanni Maria Plasmati 19 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cass 16 settembre 2025 n. 25318
Autore: Giovanni Maria Plasmati 20 marzo 2026
La Risposta a interpello n.52 del 25 febbraio 2026 conformemente a quanto statuito nella SSUU n.7682 del 16 marzo 2023, afferma che la ricongnizione di debito contenuta in una scrittura privata registrata senza autentica di firma sconta l'imposta fissa di registro in quanto la ricognizione non ha natura sostanziale (non costituisce di per se fonte autonoma di obbligazione) ma meramente probatoria (inversione onere della prova sulla reale esistenza della fonte di obbligazione). Ai sensi dell'art. 5 TUR (Caso d'uso) e dell'art. 6 (tassazione secondo natura dell'atto) pertanto l'atto sconta l'imposta fissa se non contenuta in un atto notarile soggetto a registrazione in termine fisso e sconta l'imposta dell'1% se in tale scrittura vi è modifica dell'obbligazione originaria
Autore: Giovanni Maria Plasmati 20 marzo 2026
Secondo la Circ. Min. Fin. 17/5/2000/98/E e la Circ. Min. Fin. 19 dicembre 1976/40 l'atto di enunciazione dell'impresa familiare formalizzato in data anteriore all'inizio dell'attività avrà effetto fiscale a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla data dell'atto di enunciazione stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 gennaio 2026
La corte di giustizia di secondo grando dell'Emilia Romagna con sentenza 724/09/2025, ricollegandosi a quanto detto dalla Cass. 719/2025, afferma che le agevolazioni spettano anche per i fabbricati agrituristici a prescindere dal valore rapportato al valore dei terreni
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
La Cass SS.UU.n.23093 /2025 legittima la rinuncia alla proprietà immobiliare, precisando che: 1 NON si applicano all'atto di rinuncia A FAVORE DELLO STATO tutti gli apparati normativi su conformità urbanistica (leggi 47/85 e 380/2001) , conformità catastale (122/2010) e attestato di prestazione energetica ; 2 l'atto è esente da imposte di donazione, ipotecaria e catastale, quindi pagherà solo euro 230 di bollo telematico e 90 di tassa di trascrizione: tutto ciò in quanto l'acquisto da parte dello Stato è considerato a titolo originario. Inoltre è consigliata la trascrizione contro il rinunciante e a favore del Demanio dello Stato C.F 97905320582, per conferire alla nota di trascrizione efficacia anche di voltura! DIVERSAMENTE, invece, anche se questa conclusione non viene espressamente enunciata, per la rinuncia di quota di comproprietà che va non allo Stato, ma a favore di altri comproprietari: in tal caso l'atto ha natura traslativa e quindi si applica tutta la normativa urbanistica e catastale e l'atto è soggetto ad imposta di donazione, ipotecaria e catastale sul valore dichiarato.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce - seppur in tema di spese caldaia - la Cass 24236 del 30 giugno 2025
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce la Cass 24478/25