Plusvalenze da superbonus
L’art. 1, commi 64-66, della Legge di bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) introduce all’art. 67, comma 1, lett. b) bis, T.U.I.R. una nuova fattispecie di plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che sono stati oggetto del c.d. “SuperBonus”, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e, dunque, conseguite con le cessioni poste in essere a partire da tale data. L’ambito applicativo della norma è circoscritto alle plusvalenze realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, restando, quindi, escluse le cessioni a titolo gratuito nonché le plusvalenze relative a immobili acquistati per successione e agli immobili che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi famigliari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un lasso di tempo inferiore ai dieci anni per la maggior parte di tale periodo. Quanto agli ulteriori presupposti giova ricordare che la cessione, affinché rilevi alla luce della presente disciplina, deve avere ad oggetto degli immobili per i quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito degli interventi fruendo delle agevolazioni di cui all’art. 119, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ossia abbiano fruito delle detrazioni di imposta “SuperBonus” per interventi di efficientamento energetico o riduzione del rischio sismico o per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, si ricordi che sono tassabili le plusvalenze derivanti da una cessione posta in essere entro il termine di dieci anni dalla data di conclusione dei lavori; a tal riguardo, qualsiasi documento predisposto nell’ambito del procedimento per il riconoscimento delle agevolazioni “SuperBonus” può essere utilizzato per dimostrare la data di conclusione dei lavori (a titolo esemplificativo, potrebbe considerarsi la comunicazione di fine lavori). Con riferimento alla modalità di calcolo della plusvalenza, la finanziaria ha modificato anche l’art. 68, T.U.I.R. prevedendo che in caso di plusvalenze da “SuperBonus”, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene: - nel caso in cui gli interventi agevolati ai sensi dell’art. 119, D.L. n. 34/2020D.L. 19/05/2020, n. 34 si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110% e siano state esercitate le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato D.L. n. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito); - nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anni all’atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50 % di tali spese, qualora si sia fruito dell’incentivo nella misura del 110 % e siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente.