NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 27 ottobre 2022, n. 31799 afferma quanto segue in riferimento alla circolazione separata dei parcheggi dagli appartamenti di riferimento: a) I parcheggi realizzati ai sensi della Legge ponte (art. 41 sexies comma 2 della Legge 1150/1942) - oggi da realizzarsi per ciascuna nuova costruzione in misura pari a un metro quadro per ogni dieci metri cubi di costruzione – possono essere ceduti separatamente dall’appartamento solo se riferiti a edifici realizzati dopo il 16 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della Legge 246/2005) mentre gli altri possono essere ceduti solo a condomini; b) il trasferimento dei parcheggi realizzati successivamente alla realizzazione dell’edificio ai sensi della Legge Tognoli (DL 5/2012), se realizzati su proprietà privata (in proprietà piena) possono essere ceduti solo a soggetti proprietari di appartamenti nello stesso Comune, mentre se realizzati su proprietà pubblica 8in proprietà superficiaria) non possono trasferirsi.
Notaio Giovanni Maria Plasmati