NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione, n. 8020/2021 del 22 marzo 2021 afferma che mentre il diritto al sepolcro iure haereditario (sepolcro ereditario), che deve provarsi esistente, è acquistabile secondo le norme del diritto ereditario, il diritto al sepolcro iure sanguinis (sepolcro gentilizio), che si presume fino a prova contraria, rappresenta una prerogativa personale di carattere reale, imprescrittibile e irrinunciabile, non trasmissibile, né inter vivos, né mortis causa, che nasce per volontà dell’originario fondatore (o, in mancanza, in ragione del legame di sangue con quello) e si estingue con il decesso del titolare, salva la trasformazione del sepolcro, al momento della sopravvivenza dell’ultimo legittimato, da sepolcro gentilizio in sepolcro ereditario”.