NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Secondo la sentenza della Cassazione del 13 agosto 2020, n. 17123, l’acquirente di un immobile agibile ma privo del certificato non può chiedere la risoluzione per consegna di aliud pro alio in quanto, pur costituendo il certificato di abitabilità un requisito giuridico essenziale ai fini del legittimo godimento e della normale commerciabilità del bene, la mancata consegna dello stesso costituisce un inadempimento del venditore che non incide necessariamente in modo dirimente sull'equilibrio delle reciproche prestazioni. Cosicché rilascio del certificato di abitabilità, successivo alla vendita, esclude la possibilità stessa di configurare l'ipotesi di vendita di "aliud pro alio".