NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione del 10 giugno 2021, n. 16229, in tema di imposta di registro, afferma la regola del cd. prezzo valore, posta dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 497, con riferimento agli atti di cessione di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, costituisce deroga al criterio legale di determinazione della base imponibile che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 43, ha riguardo al valore venale in comune commercio del bene oggetto di cessione e non può, pertanto, trovare applicazione all'atto di costituzione di rendita vitaliziala, la cui base imponibile, ai sensi del citato D.P.R., art. 46, è determinata, in termini non omogenei, con riferimento al valore della rendita costituita, laddove quest'ultimo valore risulti superiore a quello dei beni ceduti.