NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione dell’11 novembre 2021, n. 33479, ha precisato che l’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori può essere proposta non solo in presenza della rinuncia formale da parte del chiamato, ma anche nell’ipotesi in cui il chiamato non dichiari di accettare l’eredità in seguito all’esperimento della c.d. “actio interrogatoria” ex art. 481 c.c. Tale rimedio, previsto dall’art. 524 c.c., può essere utilizzabile in entrambe le ipotesi in quanto le stesse sono assimilabili dal punto di vista del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori del chiamato.