NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Le liberalità indirette, attuate mediante un trasferimento di somme di denaro detenute su conti correnti esteri, sono soggette all’imposta di donazione con l’aliquota dell’8% anche se sussiste un rapporto di parentela tra le parti. Questo è il principio espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 5802 del 24 febbraio 2023. Nel caso in cui la donazione di non modico valore sia effettuata con semplice bonifico bancario, senza cioè l’atto notarile, essa è nulla. La Cassazione, tuttavia, ha ribadito nel tempo che dal punto di vista tributario le imposte vanno ugualmente pagate (come in precedenza hanno affermato: la sentenza della Cassazione n. 809/2014 per il versamento di somme su un conto cointestato; n. 10991/2013 per la co-intestazione di buoni postali fruttiferi; n. 26983/2008 per la co-intestazione di un libretto bancario; n. 3499/1999 per la co-intestazione di somme di denaro (Cfr. anche Cass. sent. n. 634/12 e n. 22118/10). paragrafo