NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Corte di Cassazione n. 5488 del 18 febbraio 2022 ha ribadito la nullità del contratto di donazione di somma di denaro non di modico valore concluso senza la forma dell’atto pubblico. Il vizio di forma, nel caso di specie, invalida tanto l’atto di donazione, quanto il mandato con rappresentanza conferito al mandatario del donante, per il quale ai sensi degli art. 1704 e 1392 c.c. è richiesta la stessa forma prescritta per il negozio principale. Di conseguenza, data l’invalidità del negozio, il mandatario è obbligato a ripetere al mandante la somma predetta.