NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Sinteticamente, con la Risposta n. 12 Roma, 7 gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate precisa che, nonostante l'entrata in vigore del decreto legge n. 76 del 2020 che ha modificato, ampliando, la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, non possano beneficiare delle nuove ed ampliate detrazioni SUPERBONUS, i lavori di riqualificazione energetica, realizzati nel vigore della vecchia normativa dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera b) TUIR (con detrazioni sino ad Euro 48.000,00 poi estese ad Euro 96.000,00 per unità) che presentino miglioramento sismico con ampliamenti e le nuove costruzioni oppure quelli per la parte relativa a "nuove costruzione" (es.: garage non presenti originariamente) oppure quelli per i quali non si sia ottemperato alla presentazione dell’asseverazione delle classi di rischio sismico, se non di tratti di “demo-ricostruzione” ma di semplice “ristrutturazione”. Ripercorrendo l’evoluzione normativa si ricorda che l'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 prevede la possibilità di detrarre dall'IRPEF un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia). Per effetto delle modifiche apportate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 175, lettera b), n. 1), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, l'agevolazione spetta nella maggiore misura del 50 per cento e con il limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare per le spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2020. Con la circolare 8 luglio 2020 n. 19/E in merito agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al predetto articolo 16-bis del TUIR, è stato ribadito che tale detrazione spetta per interventi eseguiti su singole unità immobiliari residenziali, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze, accatastate o in via di accatastamento. Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti e non devono realizzare una nuova costruzione. Unica eccezione è rappresentata dalla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali. Fermo restando che la qualificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in tema di classificazioni urbanistiche, ai fini della detrazione in commento dal titolo amministrativo rilasciato che autorizza i lavori deve risultare che non si tratta di un intervento di nuova costruzione. La medesima circolare n. 19/E ha precisato che qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una "nuova costruzione". In tale caso il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. In caso di ristrutturazione con ampliamento di un box pertinenziale la detrazione spetta anche per le spese relative all'ampliamento a condizione che lo stesso sia funzionale alla creazione di un nuovo posto auto.