NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 16 maggio 2022, n. 15613, afferma che mentre è consentito che l’assemblea a maggioranza stabilita dall'art. 1136 c.c., comma 2, individui all'interno del cortile condominiale i singoli posti auto di cui possano fruire i singoli partecipanti, ovvero, allorché sia impossibile il simultaneo godimento in favore di tutti i comproprietari, prevedere il godimento turnario del bene, non è consentito, in assenza di unanimità (e quindi non delibera a maggioranza) individuare posti auto in uso esclusivo ossia senza rispettare il principio della parità di godimento tra tutti i condomini stabilito dall'art. 1102 c.c.. Pertanto la delibera non può validamente contemplare la definitiva assegnazione nominativa a favore di singoli condomini, in via esclusiva e per un tempo indefinito, di posti fissi nel cortile comune per il parcheggio delle autovetture, né trasformare l'originaria destinazione del bene comune rendendone inservibili talune parti dell'edificio all'uso o al godimento anche di un singolo condomino, né addirittura procedere alla divisione del bene comune con l'attribuzione di singole porzioni individuali, occorrendo a tal fine l'espressione di una volontà contrattuale e quindi il consenso di tutti i condomini.
Notaio Giovanni Maria Plasmati