NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione, con sentenza n. 25646/2022 interviene sulla efficacia probatoria dell’atto notorio. L’atto di notorietà è un atto pubblico con il quale due soggetti ("attestanti"), estranei rispetto ai soggetti interessati all’atto, dichiarano, previo giuramento, una determinata verità a loro conoscenza. Esempio tipico di atto notorio è quello richiesto all’apertura di una successione al fine dell’individuazione degli eredi. L’atto notorio, che deve essere annotato a repertorio e registrato, può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva di notorietà, ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 (non registrata), nei casi in cui quest’ultima deve essere prodotta alla pubblica amministrazione (oppure a privati o banche, a condizione che queste ultime vi consentano e non esigano l’atto notorio). La Corte sottolinea come, a livello probatorio, l’atto notorio fa fede, fino a querela di falso, solo con riferimento all’attestazione dell’ufficiale rogante di aver ricevuto le dichiarazioni in esso contenute dai soggetti indicati, previa loro identificazione. In relazione, invece, al contenuto delle dichiarazioni, l’atto notorio ha un’efficacia meramente indiziaria, salvo che la legge preveda diversamente: di conseguenza, rispetto alla dichiarazione sostitutiva, non può contenere una confessione stragiudiziale liberamente valutabile ex art. 2735 c.c.