NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
È stato istituito presso l’Agenzia delle entrate, con D.M. 25 maggio 2021, n. 114, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 agosto 2021, il registro informatico per l’iscrizione dei pegni mobiliari non possessori di cui all’art. 1, D.L. 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modifiche in L. 30 giugno 2016, n. 119. Il D.L. n. 59/2016 ha infatti introdotto la possibilità per gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese di costituire in pegno beni mobili non registrati (comprese le quote di s.r.l.) o crediti relativi all’impresa per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione di un importo massimo garantito, inerenti all’esercizio dell’impresa, senza spossessamento, consentendo al debitore di trasformare o disporre dei suddetti beni, trasferendo il pegno sul prodotto della trasformazione o sul corrispettivo della cessione, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia. La disciplina sostanziale di cui al citato D.L. è rimasta, però, inattuata, stante la previsione di cui al comma 4 che presuppone la costituzione del “registro dei pegni non possessori”, introdotto solo ora con il D.M. 25 maggio 2021, n. 114, contenente le tipologie degli atti costituitivi, il modello di riferimento delle modalità di registrazione, le tipologie e i contenuti della domanda di iscrizione al Registro dei pegni, le modalità di consultazione e le relative tariffe. Tuttavia, il registro dei pegni mobiliari non possessori non è ancora del tutto operativo in quanto occorre aspettare l’attivazione del relativo sistema informatico che l’Agenzia delle entrate è tenuta a realizzare entro otto mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.