NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con il nuovo articolo 119 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, così come introdotto dall'art. 33-bis della legge di conversione del Dl 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni), si avrà tempo 30 mesi (decorrenti dal 1° gennaio del 2022) per trasferire la propria residenza il contribuente che compri un’abitazione con l’agevolazione “prima casa” e la sottoponga a uno degli interventi per i quali è concesso il superbonus del 110%. In sostanza, chi compra la prima casa nel 2021 e non risiede nel Comune dove è ubicata l’abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, deve trasferire in detto Comune la propria residenza nel termine di 18 mesi, non decorrenti però dal giorno del contratto di compravendita (come disporrebbe la regola ordinariamente applicabile, recata dall’articolo 1, Tariffa Parte Prima allegata al testo unico dell’imposta di registro, il dpr 131/1986), ma, a causa appunto della normativa emergenziale, dal 1° gennaio 2022. Di questa decorrenza posticipata beneficerà, dunque, anche il contribuente che compra la prima casa nel 2021 e che la sottopone a interventi per i quali è possibile avvalersi del superbonus di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020. Inoltre a tal fine si deve trattare, evidentemente, di lavori i quali siano commissionati, dopo l’acquisto, dall’acquirente della prima casa (la cui esecuzione intralcia il trasferimento di residenza dell’acquirente). Non dovrebbe avere rilievo che si tratti di lavori effettuati dal venditore.