NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Con la circolare 12/E del 14 ottobre 2021, emanata in riferimento alle agevolazioni per gli under 36 ai sensi dell’articolo 64, commi da 6 a 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Decreto Sostegni bis), l’Agenzia delle entrate precisa: a) in riferimento ai preliminari: è possibile recuperare l’imposta proporzionale registro versata relativamente ad acconti e caparra, mediante istanza di rimborso in forza dell’articolo 77 del TUR, risultando invece non recuperabili l’imposta in misura fissa versata per la stipula del contratto preliminare e – in caso di acconto soggetto a IVA – e l’ulteriore imposta in misura fissa versata per tale pattuizione; b) in riferimento alle vendite; se soggette ad imposta di registro, vi è l’esenzione “dall’ imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale” (comma 6); laddove si tratti di acquisti soggetti ad IVA, vi è “un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, applicata con aliquota nella misura del 4 per cento (comma 7). Con riferimento a tale seconda ipotesi, si precisa che l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sebbene testualmente prevista soltanto nel comma 6, è riferibile anche agli atti assoggettati a IVA, in virtù dell’espresso rinvio al citato comma 6, operato dal comma 7 del medesimo articolo e in coerenza con la ratio agevolativa della norma stessa, c) in riferimento alle pertinenze: l’acquisto della pertinenza può avvenire contestualmente a quello dell’abitazione principale o con atto separato (cfr. circolare n. 18/E del 2013). In tale ultimo caso, tuttavia, anche l’atto di acquisto della pertinenza deve essere stipulato entro il termine di validità temporale dell’agevolazione in esame e nel rispetto dei requisiti soggettivi previsti, d) in riferimento al credito d’imposta nell’ipotesi di alienazione di un’abitazione acquisita precedentemente con le agevolazioni “prima casa” e successivo acquisto entro l’anno di un’altra abitazione usufruendo dell’esenzione di cui al comma 6 dell’articolo 64 del Decreto Sostegni bis, si ritiene che non spetti alcun credito d’imposta.