Agevolazioni per territori montani anche a IAP non iscritti in gestioni previdenziali

 Il Comma 111 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303, suppl. ord. n. 43/L prevede modifiche in tema di agevolazioni per i territori montani. È sostituito il secondo comma dell’art. 9 d.p.r. n. 601/1973 in tema di agevolazioni per gli acquisti di fondi rustici in territori montani (senza più il riferimento allo scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici), applicabili a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Le agevolazioni sono applicabili anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella suddetta gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, decadendo dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Con riguardo al regime fiscale applicabile, è espressamente prevista anche l’esenzione dall’imposta di bollo (oltre all’esenzione dall’imposta catastale e alla debenza delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, come nella precedente formulazione). A  proposito dell'individuazione dei territori montani alla stregua della ‘lettera b)’ di cui sopra, l'Istat ha emesso un apposito comunicato per ribadire che la classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in "totalmente montani", "parzialmente montani" e "non montani", <<non è una "classificazione Istat" ma l'esito dell'applicazione dell'art. 1 della legge 991/1952 - Determinazione dei territori montani (Si veda in proposito http://www.simontagna.it/portalesim/comunimontani.html#LetteraC). Tale classificazione è stata trasmessa all’Istat dall'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), come viene anche specificato nelle note dell'elenco pubblicato, ed è stata inclusa tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali. La legge 991/1952, oltre a stabilire i criteri di classificazione geomorfologici (l'80% della superficie al di sopra dei 600 metri o un dislivello maggiore di 600 metri) e di tipo reddituale dei terreni (reddito imponibile medio per ettaro inferiore a 2.400 lire), disponeva che la commissione censuaria centrale istituita presso il Ministero delle Finanze fosse incaricata di stilare e mantenere il conseguente elenco dei comuni montani e poteva includere tra i territori montani anche comuni che, in deroga alle condizioni sopra citate, fossero già classificati come montani dal catasto agrario o danneggiati da eventi bellici (art 1) o appartenenti a comprensori di bonifica montana (art. 14). Ma l'abrogazione degli articoli 1 e 14, avvenuta con una successiva norma (legge 142/1990), ha di fatto impedito la possibilità di rivedere e/o aggiornare tale classificazione.»



Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 5 febbraio 2026, n. 2482 in quanto trattasi di donazione indiretta a cui si applica quanto previsto per le donazioni
Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 22 settembre 2025 n. 25863
Autore: Giovanni Maria Plasmati 9 luglio 2026
Cass. 20752/2026 ha negato le agevolazioni ppc ai fabbricati collabenti (cat. F/2) in quanto la pertinenzialità non deve essere solo soggettiva ed oggettiva ma anche funzionale in concreto
Autore: Giovanni Maria Plasmati 3 giugno 2026
Questo è quanto affermato dalla Cass 7 dicembre 2025 n.31913
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2026, n. 1519, sez. III civile
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Con Nota direttoriale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorien. 7741 del 15 maggio 2026 si ribadisce che considerata la formulazione dell’art. 11, comma 2, è necessario quindi ammettere che all’infuori delle imprese sociali vi siano ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel RI. Conseguentemente, laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali - presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS. tà diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo. In una simile ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, ordinanza, 31 marzo 2026, n. 7972, sez. II civile ha affermato che in caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l’immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382, sez. III civile ha precisato che la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l’effettiva volontà del testatore, l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
E' quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 108/2026 del 26 maggio 2026