NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Il Comma 111 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303, suppl. ord. n. 43/L prevede modifiche in tema di agevolazioni per i territori montani. È sostituito il secondo comma dell’art. 9 d.p.r. n. 601/1973 in tema di agevolazioni per gli acquisti di fondi rustici in territori montani (senza più il riferimento allo scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici), applicabili a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Le agevolazioni sono applicabili anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella suddetta gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, decadendo dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Con riguardo al regime fiscale applicabile, è espressamente prevista anche l’esenzione dall’imposta di bollo (oltre all’esenzione dall’imposta catastale e alla debenza delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, come nella precedente formulazione). A proposito dell'individuazione dei territori montani alla stregua della ‘lettera b)’ di cui sopra, l'Istat ha emesso un apposito comunicato per ribadire che la classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in "totalmente montani", "parzialmente montani" e "non montani", <<non è una "classificazione Istat" ma l'esito dell'applicazione dell'art. 1 della legge 991/1952 - Determinazione dei territori montani (Si veda in proposito http://www.simontagna.it/portalesim/comunimontani.html#LetteraC). Tale classificazione è stata trasmessa all’Istat dall'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), come viene anche specificato nelle note dell'elenco pubblicato, ed è stata inclusa tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali. La legge 991/1952, oltre a stabilire i criteri di classificazione geomorfologici (l'80% della superficie al di sopra dei 600 metri o un dislivello maggiore di 600 metri) e di tipo reddituale dei terreni (reddito imponibile medio per ettaro inferiore a 2.400 lire), disponeva che la commissione censuaria centrale istituita presso il Ministero delle Finanze fosse incaricata di stilare e mantenere il conseguente elenco dei comuni montani e poteva includere tra i territori montani anche comuni che, in deroga alle condizioni sopra citate, fossero già classificati come montani dal catasto agrario o danneggiati da eventi bellici (art 1) o appartenenti a comprensori di bonifica montana (art. 14). Ma l'abrogazione degli articoli 1 e 14, avvenuta con una successiva norma (legge 142/1990), ha di fatto impedito la possibilità di rivedere e/o aggiornare tale classificazione.»